ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE — documento tecnico
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MONTAGGIO, USO, MANUTENZIONE
STRUTTURE VERTICALI FISSE DI CARPENTERIA
(PALI E TORRI MONOTUBOLARI)
Assemblaggio e installazione
In generale, per quanto riguarda l’assemblaggio delle strutture, fare riferimento ai disegno
costruttivi specifici.
Nel caso di tronchi ad incastro, fare riferimento alle relative prescrizioni specifiche.
Nel caso di strutture dotate di scala, per l’assemblaggio della stessa, fare riferimento alle istruzioni
di montaggio, uso e manutenzione specifiche.
Per strutture particolari quali: torri a corona mobile, torri a pannello mobile, pali ribaltabili
bilanciati, fare riferimento alle specifiche istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.
Le strutture vanno assemblate in orizzontale a terra, poi sollevate in verticale.
Il sollevamento dovrà avvenire utilizzando
una gru di adeguata portata, imbracando il
palo a circa 2/3 della sua altezza.
Imbracare il palo (a circa 2/3 della sua
altezza) avendo cura di inserire
nell’imbracatura stessa un cordino
d’acciaio il cui capo libero va fissato alla
base dello stelo. Il cordino impedirà
all’imbracatura di salire (per effetto della
conicità dello stelo).
N.B.: Per ragioni di sicurezza è
opportuno che nel raggio d’azione
dell’autogrù sia presente solo personale
e mezzi interessati al montaggio.
Per le modalità di ancoraggio del palo al plinto di fondazione vedere le prescrizioni per l’ancoraggio
del palo al plinto di fondazione.
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Istruzioni d’uso
Le strutture sono progettate per sopportare i carichi e sovraccarichi, come da dichiarazione di
prestazione riportata delle conferme ordine.
Per l’installazione del prodotto verificare l’effettiva configurazione con le condizioni indicarew
dalla norma per la reale zona di installazione.
Le caratteristiche di portata dei pali standard, sono consultabili al ns. sito internet
www.palicampionit
Le capacità portanti dei pali fuori standard sono rilevabili dalle relazioni di calcolo, fornite su
richiesta, relative alle specifiche commesse.
L’etichetta applicata al prodotto permette la rintracciabilità
Manutenzione
Le strutture verticali fisse di carpenteria (pali e torri monotubolari) non hanno parti mobili pertanto
non sono soggetti ad usura.
Le attività da prevedere per la manutenzione possono essere:
Verificare la verticalità della struttura
Verifica dell’integrità delle saldature, con particolare riferimento alle saldature alla base
della struttura ed in corrispondenza delle giunzione dei tronchi
Verifica del serraggio della bulloneria
Verifica del fissaggio degli apparati (corpi illuminanti, ecc..)
Verifica dei collegamenti elettrici ove presenti, in particolare della messa a terra se presente.
Verifica stato sigillatura base palo-plinto
Verifica della protezione anticorrosiva
Si raccomanda di effettuare un primo controllo ad un mese e ad un anno dall’entrata in esercizio
della struttura. In tale occasione deve essere stabilito l’intervallo temporale massimo tra due
ispezioni consecutive in funzione della natura della struttura, delle caratteristiche dell’opera e della
località di installazione. In ogni caso tale intervallo temporale non può essere maggiore di 5 anni.
Inoltre, è raccomandato effettuare un controllo della struttura dopo ogni evento ventoso eccezionale.
Dovrà essere redatto un manuale di manutenzione con indicazione delle attività di manutenzione
svolte e da data in cui tale attività è stata svolta; tale registro dovrà essere gestito e mantenuta a cura
del gestore della struttura.
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INFORMATIVA
SERRAGGIO BULLONERIA PER GIUNTI NON SOGGETTI A PRECARICO
Le disposizione del D.M. 14.01.2008 “norme tecniche per le costruzioni”, definiscono una forza di
precarico per i giunti bullonati in modo tale da impedire lo scorrimento tra le parti da unire
realizzando pertanto un’unione ad attrito. In questo caso, viene assunta una forza pari al 70% della
resistenza ultima a trazione del bullone secondo la relazione:
f A
F p ,Cd 0.7 th res
M7
a cui è associato un momento (o coppia) di serraggio pari a: M k d F p ,Cd
dove:
f th resistenza a rottura (a trazione) del bullone
Ares area resistente del bullone (depurata dal filetto)
M 7 coefficiente di sicurezza (pari a 1.1 per bulloni ad alta resistenza precaricati)
k coefficiente di sicurezza fornito dal produttore
d diametro nominale del bullone
Lo scopo della giunzione ad attrito è quella di portare a contatto le parti da unire in modo tale che
queste non scorrano una rispetto l’altra, provocando di conseguenza uno stato di trazione nel gambo
del bullone sino a valori prossimi al carico di snervamento. Infatti, considerando un bullone di
classe 8.8 [carico di snervamento 640 MPa, carico a rottura 800MPa], la forza di precarico è pari a:
fth Ares f A
Fp ,Cd 0.7 0.7 yh res 0.8 f yh Ares
M7 0.8 1.1
dove f yh resistenza allo snervamento
Si raggiungono pertanto valori prossimi all’80% dello snervamento.
Nel caso dei prodotti forniti dalla PALI CAMPION, le unioni bullonate presenti non sono unioni
bullonata ad attrito funzionante con precarico. Nel caso particolare dei tirafondi, il cui compito è
quello di trasferire le sollecitazioni derivanti dalla sovrastruttura al plinto di fondazione (ovvero
mantenere in sede la struttura evitandone il ribaltamento), applicare una coppia di serraggio di
precarico può risultare controproducente in quanto si andrebbe a pre-sollecitarli con una forza pari
già a circa l’80% del carico di snervamento (mantenendo quindi solo un 20% come riserva per le
azioni esterne).
Per i motivi sopra esposti, in generale, NON DEVE ESSERE APPLICATA LA COPPIA DI
SERRAGGIO DI PRECARICO, alla bulloneria dei nostri prodotti (salvo diversa indicazione
esplicita riporta sui disegni esecutivi di casi eventualmente speciali)
LA BULLONERIA DEVE ESSERE SERRATA CON LE NORMALI CHIAVI DISPONIBILI IN
COMMERCIO, SENZA PROLUNGHE O ARTIFIZI SIMILI, UTILIZZANDO UNO SFORZO
NORMAE SVILUPPABILE DA UNA PERSONA NORMALE.
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Si possono definire indicativamente i valori di coppia applicata, secondo le seguenti ipotesi:
Considerato che si tratta di giunti bullonati che non devono essere sottoposti a precarico.
Considerato che è sufficiente il serraggio dei bulloni forzato con la normale forza umana.
Considerato che lo sforzo massimo che un uomo normale può esercitare in sicurezza, è
definito in 25kg (D.L. 81/08 - ISO 11228)
Considerata la lunghezza di normali chiavi a forchetta standard reperibili in commercio.
Si può avere indicazione circa la coppia di serraggio con la seguente formula: M F L , dove
F = forza applicata (max 25 kg ~ 245 N) e L = lunghezza della chiave
Di seguito si riporta, a titolo orientativo, una tabelle riportante le lunghezze delle chiavi standard a
forchetta semplice.
Chiave a
forchetta
semplice
Misura L [mm]
chiave
10 120
13 145
17 160
19 175
21 175
22 196
24 196
26 216
27 216
30 240
32 270
35 300
36 300
38 300
41 340
42 340
45 376
46 376
50 420
55 450
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REGISTRO DI MANUTENZIONE
In tale sezione andranno annotati gli interventi di manutenzione, le operazioni effettuate e le
eventuali anomalie riscontrate.
DATA OPERAZIONE ESITO FIRMA NOTE
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INFORMATIVA
RESPONSABILITA’ IN CAPO AI PROPRIETARI DI PALI PER ILLUMINAZIONE
La responsabilità civile e penale in caso di sinistro o di danno causato da un difetto di manutenzione delle
strade o dei suoi accessori (tra i quali figura l'ipotesi di un impianto di illuminazione) sarà da ascriversi in
capo all'ente proprietario degli stessi.
In particolar modo, per ciò che riguarda la responsabilità penale, la stessa sarà da ascriversi alla persona che,
al momento del sinistro, verrà individuata come titolare del dovere giuridico di garantire il perfetto stato di
manutenzione dell'impianto succitato.
Per esemplificare meglio, in caso di sinistro dovuto a mancata o cattiva manutenzione di una palo per
illuminazione ubicato nel centro di una città, responsabile penalmente sarà da identificarsi, in prima battuta,
nel legale rappresentante del comune, in quanto proprietario e responsabile della citata struttura.
Responsabilità penale
L'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 626/94, prevede che: “Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature, affinché siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza.. ".
Il mancato rispetto degli obblighi imposti dalle succitate norme espone il proprietario del palo per illuminazione al
rischio dell'applicazione di sanzioni, come espressamente previsto dall'art. 89 D.Lgs. 626/94.
Inoltre, per gli effetti degli artt. 589 e 590 C.P , il proprietario degli impianti di illuminazione, potrà essere ritenuto
penalmente responsabile, nel caso in cui non sia in grado di dimostrare di aver eseguito con diligenza la sua opera di
controllo e vigilanza su impianti di sua proprietà, avendo adottato tutte le misure a sua disposizione per mantenere gli
impianti in buono stato conservativo, effettuando una manutenzione periodica
Responsabilità civile
L'art. 2043 C.C. contiene il principio per cui "qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", ponendo l'accento sulla circostanza che il fatto fonte di tale
responsabilità può essere costituito anche da un comportamento omissivo.
Inoltre è stabilito dai seguenti articoli del Codice Civile:
- art.1669 “la responsabilità per danni resi a terzi dovuti a gravi difetti o vizi di costruzione, è in capo al costruttore per
un periodo di 10 anni dalla data di costruzione”
- art. 2050 "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei
mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitate il danno";
- art.2051 "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito";
- art.2053 "il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo
che non provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione".
In caso di sinistro, il proprietario deve dare prova di aver organizzato l'attività con tutte le precauzioni che, allo stato
dell'arte, apparivano idonee ad evitare l'evento dannoso, la prova dell'imprevedibilità dell'evento dannoso, verificatosi,
con conseguente necessità dell'individuazione della causa specifica del danno o la prova dell'imputabilità del fatto stesso
ad uno o più terzi.